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Aggiornato al 21-08-2020|
Aspetti fiscali immobiliari

Superbonus 110%: le novità del Decreto Rilancio per l’edilizia.

Il Decreto Rilancio è definitivamente legge dal 17 luglio!

superbonus 110%

Il Decreto Rilancio, arrivato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, è definitivamente legge dal 17 luglio e prevede una detrazione fiscale del 110% (c.d. Superbonus).

Un provvedimento da 55 miliardi di euro con delle agevolazioni riguardo a temi come la salute, l’economia e il lavoro, anche nel settore dell’edilizia.

La pandemia ha generato sconforto in molte attività, che sono state obbligate a rimanere chiuse perdendo buona parte dei guadagni.

Il decreto, infatti, ha lo scopo di stimolare gli interventi di ristrutturazione e creare vantaggi a molte attività in crisi, con sconti/detrazioni per chi decide di svolgere lavori all'interno della propria casa.

Novità su Superbonus 110% e l’Ecobonus 110%

Le ultime notizie, stabiliscono l’estensione fino al 2022 per le detrazioni riguardanti solamente gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

L’Ecobonus 110% viene esteso anche alle seconde case, agli alberghi e agli impianti sportivi. Rimangono escluse le abitazioni lussuose, le ville e i castelli.

*modulo

Il Super Bonus 110%

Il Superbonus 110% è un’agevolazione, prevista dal Decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per tutte le spese che rientrano dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, solamente per specifici interventi di miglioramento delle performance energetiche. Ci sono gli interventi definiti “trainanti” e gli interventi “trainati”. Tra gli interventi "trainanti":

-Coibentazione di strutture opache verticali, orizzontali e inclinate che rispettino i criteri ambientali minimi stabiliti dal decreto dell’11 ottobre 2017 a tutela del territorio e del mare, e che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza al 25% della superficie disperdente o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno;

-Intervento condominiale o su edifici singoli di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o fornitura di acqua calda; 

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell'impianto sostituito e per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione. 

-Interventi antisismici.

Tra gli interventi “trainati” individuiamo:

-installazione di schermature solari;

-installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici;

-Sostituzione di finestre comprensive di infissi;

Gli interventi “trainati” hanno diritto alla detrazione se compiuti unitamente ad un intervento “trainante”, tranne nel caso in cui non è possibile svolgere interventi trainanti. 

Sismabonus

Sono compresi anche gli interventi di sicurezza degli immobili in caso di rischio sismico.

L’agevolazione, di base, è del 50% in cinque anni nel caso in cui siano interventi volti a ridurre almeno di una classe di rischio, purché non si trovino nella zona sismica 4.

Chi può usufruire del Superbonus?

-i condomìni;

-le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

-gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In questo caso, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

-le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

-le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge n. 383/2000;

-le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

Quindi la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile dove viene sviluppata l’attività di intervento, in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o nel momento di sostenere le spese. 

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Come si ottengono le detrazioni?

Per ottenere la detrazione del 110%, tutti gli interventi di ristrutturazione previsti devono permettere il miglioramento di almeno due classi energetiche, o per lo meno alla classe energetica superiore.

Questo miglioramento deve essere qualificato con un attestato di prestazione energetica (A.P.E.)

Per tutti gli interventi dell’Ecobonus, devono anche essi essere dimostrati da attestato, che verrà poi inviata all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico (ENEA).

Per le attività relative al Sisma bonus, saranno i professionisti che gestiscono la progettazione e l’avanzamento dei lavori a rilasciare al termine dei lavori la certificazione.

Oltre alla detrazione, c’è la possibilità di ottenere lo sconto direttamente in fattura o tramite cessione del credito.

*ctaebook

Lo sconto in fattura

Lo sconto in fattura è previsto per i materiali utilizzati per il lavoro di ristrutturazione. La detrazione è fissata al 110%, ma in caso di sconto in fattura non deve essere mai superiore all'importo dovuto alla ditta.

L’impresa, in questo caso,può decidere di applicare lo sconto del totale, perciò i condomini non pagherebbero nulla e potrà utilizzare in compensazione la somma pari allo sconto a partire dal mese successivo a quello nel quale è stata emessa la fattura.

Cessione del credito 

Oltre allo sconto in fattura, c’è la possibilità di cessione del credito anche per tutti quegli interventi edilizi con aliquota ordinaria, bonus facciate ed ecobonus

Tale possibilità non è prevista per le rate già in corso, ma solamente per tutte le spese effettuate tra il 2020-2021 e deve essere svolta in via telematica con procedure definite dall'Agenzia dell’Entrate.

Riduzione spese 

Per il super bonus, è stato dichiarato un tetto di spesa relativo alle spese di coibentazione in relazione al numero di immobili dell’edificio:

-edifici singoli per un tetto spesa massimo di 50.000 euro;

-edificio con fino ad un massimo di 8 immobili per un tetto spesa massimo di 40.000 euro;

-altri edifici con tetto spesa massimo di 30.000 euro;

Per gli impianti di riscaldamento, la detrazione è:

-Casa singola: 30.000 euro;

-Condominio con massimo 8 immobili: 20.000 euro;

-Altri condomini con più di 8 immobili: 15.000 euro.

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